Articolo 1
E’ costituita ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 36 e segg. del codice civile l’Associazione ARABA FENICE. L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità socio-culturali per lo sviluppo del lavoro, dell’amicizia, della solidarietà, della pace, della conoscenza e contro ogni forma di razzismo e di oppressione. L’Associazione ha durata illimitata.
Articolo 2
Per il raggiungimento dei fini statutari l’Associazione intende promuovere varie attività, in particolare:
- attività di produzione, scambio e cooperazione nel campo della cultura, della scienza, delle arti, delle attività sociali; valorizzare le risorse locali, economiche, ambientali, sociali ed umane, con particolare attenzione alle fasce svantaggiate, mediante relazioni e convenzioni con istituzioni elettive, gruppi e associazioni professionali, enti, organizzazioni sociali, università, istituti di ricerca, centri studi;
- gemellaggi tra enti e istituzioni nazionali e di vari Paesi europei ed extraeuropei;
- organizzare mostre, rassegne, conferenze, convegni, seminari, corsi di studio, manifestazioni culturali, concerti, spettacoli in genere, nonché festival, viaggi di studio, di lavoro volontario e turistici;
- curare la pubblicazione di libri, periodici, monografie, documenti, cataloghi, bibliografie, prodotti multimediali, ecc.. per la conoscenza della storia, della cultura e della realtà socio-economica dei popoli e dei Paesi con i quali, di volta in volta, si troverà a operare;
- organizzare corsi di formazione e di aggiornamento per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado. L’Associazione potrà svolgere ogni altra attività non in contrasto con i principî e i valori associativi a cui il presente Statuto e l’Atto Costitutivo sono ispirati.
Articolo 3
L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto. L’Associazione potrà aderire ad associazioni regionali e statali perseguenti le stesse finalità di cui all’art. 1
Articolo 4
Possono essere soci dell’Associazione tutte le persone che ne condividono i principi ed intendono perseguire gli scopi esposti nel presente Statuto, senza alcuna discriminazione per la loro opinione politica e per i loro principi religiosi o filosofici.
Articolo 5
I soci si distinguono in ordinari e onorari.
SOCI ORDINARI
Sono soci ordinari coloro i quali si iscrivono volontariamente. L’ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio direttivo. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al Collegio dei probiviri. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, l’eventuale Regolamento interno, il pagamento del contributo annuale e l’eventuale pagamento di quote mensili, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed irrogare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione. I soci possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento sanzionatorio entro trenta giorni al Collegio dei probiviri.
SOCI ONORARI
Sono soci onorari le personalità che per il loro prestigio e la funzione pubblica, politica, sociale e culturale diano prestigio all’Associazione.
Articolo 6
Tutti i soci hanno il diritto di essere informati e sono impegnati a far circolare le informazioni sull’attività dell’Associazione. Hanno il diritto di frequentare la sede, di usare i materiali di consultazione e di lettura, di partecipare e di dare il proprio contributo volontario al lavoro e all’organizzazione di tutte le iniziative dell’Associazione.
Articolo 7
Organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vicepresidente;
- Il Tesoriere;
- Il Revisore dei conti;
- Il Collegio dei probiviri.
- Tutte le cariche elettive sono a titolo gratuito.
Articolo 8
L’Assemblea dei soci:
- delibera sulla relazione programmatica del Presidente, sulla relazione del Tesoriere e sugli argomenti all’ordine del giorno;
- approva i bilanci preventivi e consuntivi;
- stabilisce l’ammontare delle quote sociali e la norma di riscossione;
- elegge ogni triennio i membri del Consiglio direttivo;
- delibera su quanto contemplato dall’art. 10;
Salvo quanto previsto all’art. 10, le delibere vengono prese a maggioranza semplice. L’Assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata almeno cinque volte ogni anno. L’Assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente ogni qualvolta la convocazione sia ritenuta necessaria dal Consiglio direttivo o ne sia fatta richiesta motivata da almeno il 10 % dei soci. L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente almeno la metà più uno degli aderenti. In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L’Assemblea straordinaria è valida se sono presenti almeno due terzi degli aderenti. Eventuali deleghe, conferite per iscritto, sono conteggiate ai soli fini dei voti espressi. L’Assemblea viene convocata, con relativo ordine del giorno, a mezzo e-mail al recapito dichiarato dal socio, almeno cinque giorni prima della data fissata.
Articolo 9
Partecipano con diritto di voto alle Assemblee tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali.
Articolo 10
L’Assemblea è l’unico organo competente a modificare lo Statuto dell’Associazione e a trasformarne lo Statuto giuridico con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei soci ordinari. L’Assemblea è l’unico organo competente a sciogliere l’Associazione con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei soci ordinari; la proposta di scioglimento è richiesta dai due terzi dei membri del Consiglio direttivo. In caso di scioglimento l’Assemblea deciderà sulla destinazione del relativo patrimonio.
Articolo 11
L’Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un minimo di 7 a un massimo di 15 membri, eletti per la prima volta in sede di costituzione e in seguito dall’Assemblea dei soci; i membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere nel loro assieme formano una parte del Consiglio direttivo, vengono eletti a scrutinio segreto dall’Assemblea ordinaria dei soci convocata e regolarmente costituita, come da art. 8, nel corso dell’ultimo trimestre di permanenza in carica del Consiglio direttivo da rinnovare. Risultano eletti i candidati che abbiano raggiunto la maggioranza assoluta dei voti per ciascuna carica. In caso di mancata elettività si procede al ballottaggio fra i due candidati maggiormente votati, e viene eletto colui che ha ricevuto la maggioranza semplice dei voti. I membri del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Revisore dei conti viene eletto a scrutinio segreto dall’Assemblea ordinaria dei soci convocata e regolarmente costituita, come da art. 8, nel corso dell’ultimo trimestre di permanenza in carica del Consiglio direttivo da rinnovare. Alla scadenza del triennio l’assemblea dei soci può deliberare la diminuzione o l’aumento del numero dei membri del Consiglio direttivo.
Articolo 12
Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritiene opportuno e comunque, in riunione ordinaria, almeno cinque volte l’anno, e, in riunione straordinaria, su richiesta di almeno il 50% del Consiglio direttivo. Le riunioni del Consiglio sono regolarmente costituite con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente.
Articolo 13
Il Consiglio direttivo presiede allo sviluppo e all’indirizzo generale dell’Associazione; delibera:
- sull’ammissibilità dei soci ordinari, onorari e sostenitori; irroga le sanzioni; stabilisce il programma di lavoro annuale;
- provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria delle attività; sottopone all’Assemblea i bilanci preventivi e consuntivi.
Articolo 14
Il Presidente è investito della rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi, dà esecuzione alle deliberazioni prese dal Consiglio o dall’Assemblea. In caso di urgenza prende le decisioni e i provvedimenti del caso sottoponendoli alla ratifica del Consiglio nel corso della successiva riunione. Il Presidente può nominare e revocare un Procuratore speciale tra i soci dell’Associazione.
Articolo 15
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, nei limiti consentiti dalla legge.
Articolo 16
Il Segretario compila e tiene aggiornato lo schedario dei soci, provvede alla corrispondenza, organizza le riunioni del Consiglio e delle Assemblee redigendone i relativi verbali, è responsabile dell’esecuzione delle disposizioni emanate dal Presidente, coordina l’attività per il raggiungimento dei fini sociali, controfirma gli atti ufficiali dell’Associazione.
Articolo 17
Il Tesoriere controlla il pagamento delle quote sociali e provvede al mantenimento della contabilità. Ha inoltre il compito di provvedere alle registrazioni contabili e alle eventuali operazioni fiscali e amministrative, alla stesura del bilancio preventivo e consuntivo annuale dell’Associazione. Deve riferire agli organi dell’Associazione, quando ne sia fatta richiesta, sull’andamento amministrativo.
Articolo 18
Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti dall’Assemblea. Dura in carica tre anni. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sui dinieghi di ammissione di soci e sulle sanzioni irrogate dal Consiglio direttivo.
Articolo 19
L’Associazione culturale ARABA FENICE svolge la propria attività senza fini di lucro e ricavando i proventi da:
a) quote associative;
b) contributi volontari da persone fisiche o giuridiche, istituzioni pubbliche e private;
c) donazioni, lasciti, sponsorizzazioni, ecc.;
d) da proventi derivanti da attività promozionali di vendita di pubblicazioni letterarie, musicali, prodotti artigianali e da iniziative culturali, politiche, sportive, spettacoli e feste, viaggi o altre forme di carattere ricreativo;
e) sottoscrizioni tra i soci o nell’ambito delle attività sociali svolte secondo gli scopi della Associazione.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dall’insieme dei beni mobili e immobili di sua proprietà. Il patrimonio non può essere alienato, in tutto o in parte, senza l’autorizzazione di un Assemblea straordinaria. Nel caso di scioglimento dell’Associazione, dovuto a qualsiasi motivo, l’Assemblea dei soci deciderà di devolvere i beni e i capitali dell’Associazione a istituzioni o enti rispondenti ai principi ispiratori dell’Associazione.
Articolo 20
Il Presidente, e il Tesoriere sono investiti, per gli atti di ordinaria amministrazione, con firma congiunta, della gestione dei fondi sociali e delle somme liquidate a disposizione dell’Associazione, con facoltà di riscuotere somme e valori, fare pagamenti, dare e rilasciare quietanze.
Articolo 21
La gestione finanziaria dell’Associazione è controllata dall’Assemblea in sede di approvazione del consuntivo o sulla base delle relazioni del Revisore dei conti.
Articolo 22
I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali sono inseriti in apposita voce di bilancio. L’Associazione delibera sull’utilizzazione dei proventi in armonia con le finalità costitutive e statutarie dell’Associazione stessa.
Articolo 23
Per quanto non è previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti e ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
Articolo 24
L’Associazione ha la sua Sede legale in Via Monte Trevi 43, 04018, Sezze (LT).
Con deliberazione del Consiglio direttivo potrà essere istituita una sede operativa e amministrativa anche altrove.